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Sospensione mutuo Coronavirus

Di

Cristiana Chiarotto

Pubblicato in news Il Aprile 14, 2020

Vediamo i requisiti necessari, il modulo da utilizzare e l’iter da seguire per inoltrare la domanda per congelamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa per chi ha subito la riduzione dell’orario, la sospensione dal lavoro o per chi attraversa un momento di difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus .

Dal 30 marzo si può presentare la domanda di sospensione delle rate del mutuo per l’abitazione principale per chi attraversa un momento di difficoltà dovuto all’emergenza coronavirus, secondo quanto previsto dall’ultimo decreto “Cura Italia”. Dopo l’estensione introdotta con il decreto dello scorso 2 marzo, che ha dato la possibilità di congelare le rate del mutuo anche ai lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dall’orario lavorativo per almeno 30 giorni in seguito all’emergenza coronavirus, è arrivata un’aggiunta. Il decreto “Cura Italia” estende infatti questa possibilità, per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Quando è possibile congelare le rate

Possono richiedere il congelamento delle rate (per un massimo di 18 mesi) tutti gli intestatari di un contratto di mutuo che hanno subito la riduzione dell’orario per 30 giorni e per almeno il 20% o la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni. La misura riguarda indistintamente tutti gli intestatari di tutta Italia. Devono però essere rispettati alcuni criteri precisi:

  • la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
  • il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
  • il mutuo deve essere stato acceso per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso;

Per i prossimi nove mesi questa misura vale anche per autonomi (escluse le imprese ma vale per ditte individuali ed artigiani) e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi o comunque, se inferiore a un trimestre, fino al momento della presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.

Come fare la richiesta di sospensione

Le domande possono essere inoltrate a partire dal 30 marzo 2020: è necessario compilare il modulo apposito disponibile anche sul sito Consap e rivolgersi quindi direttamente alla propria banca. Oltre al modulo compilato, bisognerà consegnare alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti: sarà la filiale a ritirare la documentazione e a consegnarla direttamente a Consap che farà tutte le verficihe del caso e fornisce una risposta positiva o negativa entro 15 giorni. In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi (che diventano 45 in caso di mutuo cartolarizzato). Al momento della consegna della richiesta di sospensione, comunque, la banca non conteggia gli interessi moratori sulle rate. Ricordate infine che la sospensione non può essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate oppure nel caso di finanziamenti che hanno già avuto agevolazioni pubbliche, come per i mutui che hanno beneficiato del Fondo di Garanzia prima casa.

Per quanto tempo possono essere sospese le rate 

Normalmente è il richiedente che sceglie il periodo di sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi, divisibile anche in due periodi. Invece, in caso di richiesta per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro la sospensione delle rate, il Regolamento del Fondo prevede criteri diversi. La sospensione potrà essere:

  • di massimo sei mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
  • di massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
  • di massimo 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.

Ma il mutuatario può fare più richieste per lo stesso mutuo, al prolungarsi del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.

Il cliente pagherà metà della quota interessi

A carico del cliente resta, per le rate sospese, la quota capitale e metà della quota interessi. Il Fondo paga infatti il 50% dell’intera quota interessi di ogni rata sospesa: a tale scopo è stato previsto uno stanziamento di 400 milioni di euro. Questa agevolazione è estesa anche alle sospensioni concesse prima del 17 marzo 2020 se il Fondo non ha già contribuito, secondo la normale disciplina, a pagare la parte della quota interessi determinata dal parametro di mercato (Euribor o Irs).

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